| LEGGE 20 maggio 
      1970, n. 300(Statuto dei lavoratori)
 
 Norme sulla tutela della libertà e dignità del 
      lavoratori, della libertà sindacale e
 dell'attività sindacale nel luoghi 
      di lavoro e norme sul collocamento.
 Titolo 
      I - Della libertà e dignità del lavoratoreART. 1. - Libertà 
      di opinione.
 ART. 2. - Guardie 
      giurate.
 ART. 3. - 
      Personale di vigilanza.
 ART. 4. - 
      Impianti audiovisivi.
 ART. 5. - 
      Accertamenti sanitari.
 ART. 6. - Visite personali 
      di controllo.
 ART. 7. - 
      Sanzioni disciplinari.
 ART. 8. - Divieto 
      di indagini sulle opinioni.
 ART. 9. - Tutela 
      della salute e dell'integrità fisica.
 ART. 10. - 
      Lavoratori studenti.
 ART. 11. - 
      Attività culturali, ricreative e assistenziali.
 ART. 12. - 
      Istituti di patronato.
 ART. 13. - 
      Mansioni del lavoratore.
 
 Titolo 
      II - Della libertà sindacale
 ART. 14. - 
      Diritto di associazione e di attività sindacale.
 ART. 15. - Atti 
      discriminatori.
 ART. 16. - 
      Trattamenti economici collettivi discriminatori.
 ART. 17. - 
      Sindacati di comodo.
 ART. 18. - 
      Reintegrazione nel posto di lavoro.
 
 Titolo 
      III - Dell'attività sindacale
 ART. 19. - 
      Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
 ART. 20. - 
      Assemblea.
 ART. 21. - 
      Referendum.
 ART. 22. - 
      Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali 
      aziendali.
 ART. 23. - 
      Permessi retribuiti.
 ART. 24. - 
      Permessi non retribuiti.
 ART. 25. - 
      Diritto di affissione.
 ART. 26. - 
      Contributi sindacali.
 ART. 27. - 
      Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
 
 Titolo 
      IV - Disposizioni varie e generali
 ART. 28. - 
      Repressione della condotta antisindacale.
 ART. 29. - 
      Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
 ART. 30. - 
      Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
 ART. 31 - 
      Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a 
      ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
 ART. 32. - 
      Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche 
      elettive
 
 Titolo 
      V - Norme sul collocamento
 ART. 33. - 
      Collocamento.
 ART. 34. - 
      Richieste nominative di manodopera.
 
 Titolo 
      VI - Disposizioni finali e penali
 ART. 35. - Campo 
      di applicazione.
 ART. 36. - 
      Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli 
      appaltatori di opere pubbliche.
 ART. 37. - 
      Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
 ART. 38. - 
      Disposizioni penali.
 ART. 39. - 
      Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
 ART. 40. - 
      Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
 ART. 41 - 
      Esenzioni fiscali.
 
 
 
 TITOLO I 
      - DELLA LIBERTA' E 
      DIGNITA' DEL LAVORATORE
 
 ART. 1 - Libertà di opinione.
 I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, 
      sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la 
      loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto 
      dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
 
 ART. 2 - Guardie giurate.
 Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari 
      giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con 
      R.D.
 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del 
      patrimonio aziendale.
 Le guardie giurate non possono contestare ai 
      lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del 
      patrimonio aziendale.
 È fatto divieto al datore di lavoro di adibire 
      alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, 
      le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, 
      durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche 
      e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
 In 
      caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle 
      disposizioni di cui al presente articolo,
 l'Ispettorato del lavoro ne 
      promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il 
      provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più 
      gravi.
 
 ART. 3 - Personale di vigilanza.
 I nominativi e le mansioni specifiche del personale 
      addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati 
      ai lavoratori interessati.
 
 ART. 4 - Impianti 
      audiovisivi.
 È vietato l'uso di 
      impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo 
      a distanza dell'attività dei lavoratori.
 Gli impianti e le 
      apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative 
      e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche 
      la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, 
      possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze 
      sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione 
      interna.
 In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, 
      provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per 
      l'uso di tali impianti.
 Per gli impianti e le apparecchiature 
      esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma del 
      presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali 
      aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede 
      entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando 
      all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso 
      degli impianti suddetti.
 Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei 
      lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, 
      le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la 
      commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al 
      successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione 
      del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
 
 ART. 5. - Accertamenti sanitari.
 Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro 
      sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore 
      dipendente.
 Il controllo delle assenze per infermità può essere 
      effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti 
      previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore 
      di lavoro lo richieda.
 Il datore di lavoro ha facoltà di far 
      controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed 
      istituti specializzati di diritto pubblico.
 
 ART. 6. - Visite 
      personali di controllo.
 Le visite 
      personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui 
      siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in 
      relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o 
      dei prodotti.
 In tali casi le visite personali potranno essere 
      effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi 
      di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del 
      lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione 
      automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
 Le 
      ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, 
      ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente 
      articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di 
      lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di 
      queste, con la commissione interna.
 In difetto di accordo su istanza 
      del datore di lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro.
 Contro i 
      provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il 
      datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di 
      queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui 
      al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla 
      comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza 
      sociale.
 
 ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
 Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle 
      infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata 
      ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a 
      conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a 
      tutti.
 Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi 
      e contratti di lavoro ove esistano.
 Il datore di lavoro non può 
      adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore 
      senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito 
      a sua difesa.
 Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante 
      dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
 Fermo 
      restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono 
      essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi 
      del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un 
      importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione 
      dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
 In ogni 
      caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non 
      possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla 
      contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
 Salvo 
      analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma 
      restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al 
      quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 
      venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia 
      iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio 
      provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di 
      conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna 
      delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di 
      accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
 La sanzione 
      disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
 Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni 
      dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio 
      rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione 
      disciplinare non ha effetto.
 Se il datore di lavoro adisce l' autorità 
      giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione 
      del giudizio.
 Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni 
      disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
 
 ART. 8. - Divieto di indagini sulle 
      opinioni.
 E' fatto divieto al datore 
      di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del 
      rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle 
      opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti 
      non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del 
      lavoro.
 
 ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità 
      fisica.
 I lavoratori, mediante loro 
      rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme 
      per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di 
      promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure 
      idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
 
 ART. 10. - Lavoratori studenti.
 I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi 
      regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di 
      qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente 
      riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, 
      hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la 
      preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro 
      straordinario o durante i riposi settimanali.
 I lavoratori studenti, 
      compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno 
      diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
 Il datore di 
      lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie 
      all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
 
 ART. 11. - Attività culturali, ricreative e 
      assistenziali.
 Le attività culturali, 
      ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da 
      organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
 Le 
      rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno 
      diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità 
      stabilite dalla contrattazione collettiva.
 
 ART. 12. - Istituti di 
      patronato.
 Gli istituti di patronato e 
      di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della 
      previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto 
      legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno 
      diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno 
      dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
 
 ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
 L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal 
      seguente:
 
 "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle 
      mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla 
      categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 
      equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione 
      della retribuzione.
 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il 
      prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e 
      l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto 
      luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla 
      conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, 
      e comunque non superiore a tre mesi.
 Egli non può essere trasferito da 
      una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, 
      organizzative e produttive.
 Ogni patto contrario è nullo."
 
 
 TITOLO II - DELLA LIBERTA' 
      SINDACALE
 
 ART. 
      14. - Diritto di associazione e di 
      attività sindacale.
 Il diritto di costituire associazioni sindacali, di 
      aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i 
      lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
 
 ART. 
      15. - Atti discriminatori.
 È nullo 
      qualsiasi patto od atto diretto a:
 
 a) subordinare l'occupazione di 
      un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 
      associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
 b) licenziare un 
      lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei 
      trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti 
      pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero 
      della sua partecipazione ad uno sciopero.
 
 Le disposizioni di cui 
      al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di 
      discriminazione politica o religiosa.
 
 - Atti discriminatori.
 È nullo 
      qualsiasi patto od atto diretto a:
 
 a) subordinare l'occupazione di 
      un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 
      associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
 b) licenziare un 
      lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei 
      trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti 
      pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero 
      della sua partecipazione ad uno sciopero.
 
 Le disposizioni di cui 
      al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di 
      discriminazione politica o religiosa.
 
 ART. 
      16. - Trattamenti economici 
      collettivi discriminatori.
 È vietata la concessione di trattamenti 
      economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente 
      dell'art. 15.
 Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti 
      è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle 
      associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i 
      fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo 
      adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti 
      economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo 
      massimo di un anno.
 
 ART. 17. - 
      Sindacati di comodo.
 È fatto divieto ai datori di lavoro e alle 
      associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi 
      finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
 
 ART. 18. - 
      Reintegrazione nel posto di lavoro.
 Ferma restando l'esperibilità delle 
      procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il 
      giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai 
      sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato 
      senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a 
      norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il 
      lavoratore nel posto di lavoro.
 Il lavoratore ha diritto al 
      risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata 
      accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
 In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 
      cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui 
      all'art. 2121 del codice civile.
 Il datore di lavoro che non ottempera 
      alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere 
      al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro 
      dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
 Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del 
      datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende 
      risolto.
 La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è 
      provvisoriamente esecutiva.
 Nell'ipotesi di licenziamento dei 
      lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del 
      sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni 
      stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando 
      ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal 
      datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
 L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con 
      reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
 Si 
      applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto 
      comma del codice di procedura civile.
 L'ordinanza può essere revocata 
      con la sentenza che decide la causa.
 Nell'ipotesi di licenziamento dei 
      lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla 
      sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto 
      comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è 
      tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo 
      adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione 
      dovuta al lavoratore.
 
 
 TITOLO III - DELL'ATTIVITA' SINDACALE
 
 ART. 
      19. - Costituzione delle 
      rappresentanze sindacali aziendali.
 Rappresentanze sindacali aziendali 
      possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità 
      produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie di 
      contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
 Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze 
      sindacali possono istituire organi di coordinamento.
 
 ART. 
      20. - Assemblea.
 I lavoratori 
      hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro 
      opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei 
      limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale 
      retribuzione.
 Migliori condizioni possono essere stabilite dalla 
      contrattazione collettiva.
 Le riunioni - che possono riguardare la 
      generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o 
      congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità 
      produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del 
      lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al 
      datore di lavoro.
 Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso 
      al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la 
      rappresentanza sindacale aziendale.
 Ulteriori modalità per l'esercizio 
      del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi 
      di lavoro, anche aziendali.
 
 ART. 21. - Referendum.
 Il datore di lavoro deve consentire 
      nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di 
      referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti 
      all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali 
      aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i 
      lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria 
      particolarmente interessata.
 Ulteriore modalità per lo svolgimento del 
      referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro 
      anche aziendali.
 
 ART. 22. - 
      Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali 
      aziendali.
 Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle 
      rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei 
      candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo 
      previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
 Le 
      disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto 
      e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese 
      successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i 
      candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine 
      dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli 
      altri.
 
 ART. 23. - 
      Permessi retribuiti.
 I dirigenti delle rappresentanze sindacali 
      aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro 
      mandato, a permessi retribuiti.
 Salvo clausole più favorevoli dei 
      contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo 
      comma almeno:
 
 a) un dirigente per ciascuna rappresentanza 
      sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 
      dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
 b) un 
      dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna 
      rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano 
      fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
 c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria 
      per cui è organizzata la rappresentanza
 sindacale aziendale nelle unità 
      produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui 
      alla precedente lett. b).
 
 I permessi retribuiti di cui al presente 
      articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di 
      cui alle lett.
 b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla 
      lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora 
      all'anno per ciascun dipendente.
 Il lavoratore che intende esercitare 
      il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al 
      datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze 
      sindacali aziendali.
 
 ART. 24. - 
      Permessi non retribuiti.
 I dirigenti sindacali aziendali di cui 
      all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione 
      a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in 
      misura non inferiore a otto giorni all'anno.
 I lavoratori che 
      intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne 
      comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, 
      tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
 
 ART. 
      25. - Diritto di affissione.
 Le 
      rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi 
      spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi 
      accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, 
      pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse 
      sindacale e del lavoro.
 
 ART. 26. - 
      Contributi sindacali.
 I lavoratori hanno diritto di raccogliere 
      contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni 
      sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale 
      svolgimento dell'attività aziendale.
 
 ART. 
      27. - Locali delle rappresentanze 
      sindacali aziendali.
 Il datore di lavoro nelle unità produttive con 
      almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle 
      rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, 
      un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle 
      immediate vicinanze di essa.
 Nelle unità produttive con un numero 
      inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno 
      diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per 
      le loro riunioni.
 
 
 
 TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
 
 ART. 
      28. - Repressione della condotta 
      antisindacale.
 Qualora il datore di lavoro ponga in essere 
      comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e 
      della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli 
      organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano 
      interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento 
      denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte 
      sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al 
      presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed 
      immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la 
      rimozione degli effetti.
 L'efficacia esecutiva del decreto non può 
      essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il 
      giudizio instaurato a norma del comma successivo.
 Contro il decreto 
      che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del 
      decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con 
      sentenza immediatamente esecutiva.
 Il datore di lavoro che non 
      ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata 
      nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice 
      penale.
 L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza 
      penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
 
 ART. 29. - Fusione 
      delle rappresentanze sindacali aziendali.
 Quando le rappresentanze 
      sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di 
      due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma 
      dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più 
      rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, 
      secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni 
      sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
 Quando 
      la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione 
      delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, 
      i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze 
      sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo 
      comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
 
 ART. 30. - 
      Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
 I componenti degli 
      organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui 
      all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei 
      contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi 
      suddetti.
 
 ART. 31 - 
      Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a 
      ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
 I lavoratori che 
      siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali 
      ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a 
      richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la 
      durata del loro mandato.
 La medesima disposizione si applica ai 
      lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
 I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati 
      utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del 
      diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della 
      assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 
      1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, 
      fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive 
      della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
 Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, 
      conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti 
      alla erogazione delle prestazioni medesime.
 Le disposizioni di cui al 
      terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori 
      siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per 
      malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di 
      aspettativa.
 
 ART. 32. - 
      Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
 I 
      lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che 
      non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, 
      autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente 
      necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della 
      retribuzione.
 I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore 
      comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore 
      provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo 
      di trenta ore mensili.
 
 
 
 TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO
 
 ART. 33. - 
      Collocamento.
 La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 
      della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso 
      le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del 
      lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le 
      organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
 Alla 
      nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale 
      del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la 
      designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
      tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali 
      e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede 
      d'ufficio.
 La commissione è presieduta dal dirigente della sezione 
      zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a 
      maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del 
      presidente.
 La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare 
      periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, 
      secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 
      aprile 1949, n. 264.
 Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta 
      nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da 
      avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma 
      precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima 
      e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione 
      degli avviati.
 Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste 
      numeriche che pervengono dalle ditte.
 La commissione ha anche il 
      compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad 
      accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che 
      siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
 Nei casi di 
      motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla 
      sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui 
      al primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
 Dei dinieghi 
      di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data 
      motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere 
      presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore 
      dell'Ufficio provinciale del lavoro.
 Tale motivazione scritta deve 
      essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
 Nel 
      caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro 
      venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati 
      possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del 
      lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della 
      commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
 I 
      turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, 
      sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere 
      modificati dalla sezione.
 Il direttore dell'Ufficio provinciale del 
      lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di 
      avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
 Contro 
      le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso 
      ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
 Per il 
      passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra 
      occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
 Ai 
      datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici 
      di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della 
      presente legge.
 Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, 
      rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente 
      legge.
 
 ART. 34. - 
      Richieste nominative di manodopera.
 A decorrere dal novantesimo giorno 
      all'entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di 
      manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i 
      componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di 
      concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori 
      altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il 
      lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui 
      alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
 
 
 
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E 
      PENALI
 
 ART. 
      35. - Campo di applicazione.
 Per 
      le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del 
      titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente 
      legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o 
      reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
 Le stesse 
      disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque 
      dipendenti.
 Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese 
      industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più 
      di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito 
      territoriale occupano più di cinque dipendenti.
 Le norme suddette si 
      applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito 
      dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese 
      agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque 
      dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, 
      non raggiunge tali limiti.
 Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 
      8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad 
      applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di 
      navigazione per il personale navigante.
 
 ART. 
      36. - Obblighi dei titolari di 
      benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere 
      pubbliche.
 Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai 
      sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che 
      esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei 
      capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve 
      essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il 
      beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti 
      dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 
      contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
 Tale 
      obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli 
      impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui 
      l'imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie 
      concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato 
      del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui 
      amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o 
      dell'appalto.
 Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino 
      alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva 
      potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 
      cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione 
      finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
 Le disposizioni 
      di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di 
      agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti 
      pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le 
      infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
 
 ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
 Le 
      disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro 
      e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o 
      prevalentemente attività economica.
 Le disposizioni della presente 
      legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli 
      altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da 
      norme speciali.
 
 ART. 38. - 
      Disposizioni penali.
 Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo 
      comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave 
      reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 
      15 giorni ad un anno.
 Nei casi più gravi le pene dell'arresto e 
      dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
 Quando, per le condizioni 
      economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi 
      inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di 
      aumentarla fino al quintuplo.
 Nei casi previsti dal secondo comma, 
      l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di 
      condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
 
 ART. 39. - 
      Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
 L'importo delle 
      ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
 
 ART. 40. - 
      Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
 Ogni disposizione in 
      contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
 Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi 
      sindacali più favorevoli ai lavoratori.
 
 ART. 41 - Esenzioni fiscali.
 Tutti gli atti e documenti necessari per 
      la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, 
      nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua 
      applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi 
      altra specie e da 
tasse.
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