Matdid, materiali didattici di italiano per stranieri a cura di Roberto Tartaglione e Giulia Grassi, Scuola d'Italiano Roma

 
 

Roberto Tartaglione

 

REFERENDUM:
DUE DI SETTE

 
I due referendum più importanti per cui si vota il 21 maggio: i testi dei quesiti, la spiegazione, la posizione dei partiti, le ragioni del sì e del no (da "La Repubblica" del 20 maggio)
 
Vignette satiriche a cura di Giulia Grassi
 

Livello avanzato


 
Dei sette referendum del 21 maggio, i due più sentiti sono quello sul lavoro (possibilità di licenziare senza giusta causa) e quello sul sistema elettorale (proporzionale o maggioritario). Gli altri cinque sono certamente meno "appassionanti" e riguardano
 
Sindacati - Trattenute associative e sindacali
Giustizia - Separazione delle Carriere dei magistrati
Giustizia - Sistema elettorale del CSM
Giustizia - Incarichi extragiudiziari dei magistrati
Finanziamento pubblico - Abolizione dei rimborsi elettorali ai partiti
 
La battaglia non è però solo fra il sì e il no: molti partiti invitano a non andare a votare. Se non viene raggiunto il quorum del 50% + 1 dei votanti, infatti, il referendum non è valido
Vignetta di Enrico Guareschi  (creatore di Don Camillo e Peppone) sulle elezioni; pubblicata su "Mondo candido" dell'11 aprile 1948
   
Vignetta di Altan,  aprile 1992
DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI
 
Il quesito a cui bisogna rispondere
SÌ o NO
 
"Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 18 ?".
 
 
 
 
In altre parole...
L'obiettivo del referendum è l’abolizione dell’impossibilità di licenziare senza giusta causa, attualmente prevista per le imprese con più di 15 dipendenti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In caso di licenziamento, infatti, se il provvedimento viene impugnato, spetta al giudice del lavoro stabilire se ricorrano o meno la giusta causa o il giustificato motivo. Il giudice può decretare la reintegrazione e annullare il provvedimento di licenziamento e tutte le sue conseguenze. I promotori del referendum ritengono questa norma ha creato nelle piccole imprese un regime che ha disincentivato le assunzioni in generale e il superamento dei 15 dipendenti in particolare. L’abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori porterebbe in tutte le imprese lo stesso regime di quelle che non superano i 15 dipendenti. Anche per queste aziende, in caso di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, è il giudice a stabilire se sussistano o meno le condizioni di giusta causa o giustificato motivo, ma la "sanzione" prevista per il datore di lavoro consiste o nella riassunzione (meno onerosa del reintegro) o, in alternativa, nella corresponsione di una indennità monetaria pari a 2,5-6 volte la retribuzione mensile. Le posizioni dei partiti

: Radicali, Pri

No: Ds, Democratici, Udeur, Ppi, Verdi, Sdi, Comunisti italiani

Astensione: Rifondazione, Cdu, Lega

Libertà di coscienza: An, Ccd, Rinnovamento italiano, Forza Italia (orientata all’astensione)

 
Cercando di essere obiettivi...
 
Le ragioni del sì   Le ragioni del no
     
Dal momento che il reintegro riguarda attualmente solo le imprese con più di 15 dipendenti, la vittoria del sì avrebbe come effetto l’introduzione di un regime paritario. Ciò comporterebbe, dal punto di vista pratico, che i piccoli imprenditori sarebbero più motivati ad assumere e a superare la soglia dei 15 dipendenti, senza aver timore di incappare in una normativa dei licenziamenti giudicata troppo rigida. La possibilità di licenziare anche senza giusta causa (salvo l’obbligo dell’indennizzo) renderebbe più flessibile il mercato del lavoro e potrebbe portare nuova occupazione.   L’abolizione del reintegro significa libertà per l’imprenditore di licenziare senza giusta causa. Sarebbe cioè cancellato un diritto fondamentale del lavoratore: quello di non essere allontanato dall’azienda se non sussistono ragioni di crisi strutturale (in questo caso ci sono comunque gli ammortizzatori sociali) oppure se non c’è una giusta causa. La condizione dei lavoratori dipendenti sarebbe caratterizzata da una costante precarietà. E questo non porterebbe affatto nuova occupazione: tanto è vero che dove c’è più lavoro precario (come nel Mezzogiorno) c’è anche più disoccupazione.
 
 
ABOLIZIONE DELLA QUOTA PROPORZIONALE
 
Il quesito a cui bisogna rispondere SÌ o NO
 
Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore";

Vignetta di Calligaro comparsa su "Cuore. Settimanale di resistenza umana" del 17 maggio 1993 Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati;

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Vignetta di Ellekappa comparsa su "Cuore. Settimanale di resistenza umana" del 3 maggio 1993

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempre che tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista ";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo?

 
In altre parole...
L'obiettivo del referendum è l’abolizione della ripartizione proporzionale del 25% dei seggi prevista dall'attuale legge elettorale della Camera dei Deputati. In base al sistema attuale, per l'elezione della Camera, all'elettore vengono consegnate due schede: con la prima, avviene l'assegnazione di 475 seggi in altrettanti collegi uninominali, all'interno di ciascuno dei quali prevale il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; con la seconda, si procede invece all'assegnazione alle liste dei partiti dei restanti 155 seggi, che vengono ripartiti secondo un criterio rigorosamente proporzionale. Il referendum vuole abolire la seconda scheda e il secondo voto per le liste di partito, eliminando la distribuzione proporzionale della quota aggiuntiva del 25% dei seggi. Questi seggi vengono invece assegnati ai candidati dei collegi uninominali che, circoscrizione per circoscrizione, abbiano ottenuto le migliori "seconde posizioni". Le posizioni dei partiti

: Ds, Democratici, An, Radicali, Rinnovamento italiano

No: Udeur, Ppi, Sdi, Pri, Comunisti italiani

Astensione: Cdu, Rifondazione, Lega

Libertà di coscienza: Ccd, Verdi, Forza Italia (orientata all’astensione)

 
Cercando di essere obiettivi...
 
Le ragioni del sì   Le ragioni del no
     
I sostenitori del referendum ritengono che il successo dei sì aprirebbe al strada, in prospettiva, ad un sistema elettorale compiutamente maggioritario (e non misto come quello attuale). Da un punto di vista più immediato, la scomparsa della seconda scheda per le elezioni della Camera dei deputati (con la quale i partiti concorrono singolarmente per l’attribuzione del 25 per cento dei seggi con metodo proporzionale) porterebbe in primo luogo alla riduzione del numero delle forze politiche: gli elettori potrebbero cioè votare solo per i candidati di coalizione nei collegi uninominali e non più per le liste di partito. In secondo luogo sarebbe sanata quella che i referendari considerano un’anomalia: il fatto cioè che i partiti di una coalizione si trovino alleati nei collegi uninominali e concorrenti nella scheda proporzionale. Quel 25 per cento dei seggi sarebbe attribuito ai secondi arrivati nei singoli collegi e questo rafforzerebbe l’effetto maggioritario della legge elettorale della Camera.   La quota proporzionale garantisce il diritto di rappresentanza a tutte le forze politiche e quindi è rilevante dal punto di vista della democraticità del sistema. La legge che verrebbe fuori dalla vittoria del sì sarebbe poi incoerente: la distribuzione del 25 per cento dei seggi ai migliori "secondi arrivati" sarebbe troppo arbitraria e contraddittoria con lo spirito dei confronti uninominali (in un collegio su quattro sarebbero eletti entrambi i contendenti). In caso di bocciatura del quesito non sarebbero più politicamente possibili riforme della legge elettorale in senso maggioritario: si potrebbe al limite andare verso più forti quote di proporzionale e verso un sistema simile a quello tedesco (proporzionale con lo sbarramento al 5%).
 
 
ore 22:00 chiudono le urne...
   

IL QUORUM
NON È STATO RAGGIUNTO

IL REFERENDUM È ANNULLATO

Vignetta di Giannelli sul "Corriere della Sera" del 19 maggio 2000