Non
siamo assolutamente dell'idea che uno
straniero che lavora in Italia - per
ottenere il rinnovo del permesso di
lavoro - debba superare un test per
dimostrare di conoscere la nostra
Costituzione.
Siamo però assolutamente convinti che
rileggerla, o probabilmente
"leggerla" almeno una volta,
farebbe bene a moltissimi italiani.
LA
COSTITUZIONE ITALIANA
(PRIMA PARTE)
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art.
2
La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.
Art.
3
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art.
4
La Repubblica riconosce
a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.
Art.
5
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed
i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Art.
6
La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Art.
8
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.
Art.
9
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art.
10
L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art.
11
L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce
le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art.
12
La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art.
13.
La libertà personale
è inviolabile.
Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'Autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati
entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art.
14.
Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non
nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da
leggi speciali.
Art.
15.
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art.
16.
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte
del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o
di sicurezza.
Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art.
17.
I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non
è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art.
18.
I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art.
19.
Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art.
20.
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di
speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi
sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali
di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità
giudiziaria.
Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art.
22.
Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art.
23.
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge.
Art.
24.
Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art.
25.
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici.
Art.
27.
La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena
di morte.
Art.
28.
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è
ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art.
30.
È dovere e diritto dei
genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme
e i limiti per la ricerca della paternità.
Art.
31.
La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art.
32.
La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
Art.
33.
L'arte e la scienza
sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le
norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena
libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame
di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di
darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.
Art.
34.
La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art.
35.
La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art.
36.
Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art.
37.
La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il
limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art.
38.
Ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i
minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è
libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati
hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art.
40.
Il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
Art.
42.
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata
è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata
può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le
norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art.
43.
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,
allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori
o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art.
44.
Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
Art.
45.
La Repubblica riconosce
la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla
tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art.
46.
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
Art.
47.
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del
credito.
Favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto
investimento azionario nei grandi complessi produttivi
del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art.
48.
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla
legge.
Il diritto di voto non
può essere limitato se non per incapacità civile o per
effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la
politica nazionale.
Art.
50.
Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art.
51.
Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tal fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica.
Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.
Art.
52.
La difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle
Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art.
53.
Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario
è informato a criteri di progressività.
Art.
54.
Tutti i cittadini hanno
il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento
nei casi stabiliti dalla legge.