Allegato
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REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI
RELATIVI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI
DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art.
51, comma 1,
lettera b) della legge 16
gennaio 2003, n. 3 devono essere
contrassegnati come tali e
realizzati in modo da risultare
adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e'
vietato
fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta
altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso
con porta a chiusura automatica,
abitualmente in posizione di chiusura;
c) essere forniti di
adeguata segnaletica, conforme a quanto
previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato
di passaggio per i non
fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere
dotati di idonei mezzi
meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una
portata
d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per
trasferimento
da altri ambienti limitrofi dove e'
vietato fumare. L'aria di
ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata
di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo
per ogni persona che puo' essere ospitata nei locali in
conformita'
della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari
allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e'
indicato il numero
massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in
depressione
non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai
fumatori negli esercizi di
ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio
2003, n.
3, deve comunque essere inferiore
alla meta' della superficie
complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile,
ma deve essere espulsa all'esterno
attraverso idonei impianti e
funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa
in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai
regolamenti
comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione,
la manutenzione ed il
collaudo dei sistemi di ventilazione
devono essere conformi alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza
e di risparmio energetico, come pure alle norme
tecniche dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI). I soggetti abilitati
sono tenuti a rilasciare idonea
dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le
regole
dell'arte ed in conformita' dei medesimi alla normativa
vigente. Ai
fini del necessario controllo, i
certificati di installazione
comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati
annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di
ventilazione
devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono
collocati appositi
cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale
divieto. Ai
fini della omogeneita' sul
territorio nazionale, tecnicamente
opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO
FUMARE»,
integrata dalle indicazioni della relativa
prescrizione di legge,
delle sanzioni applicabili ai
contravventori e dei soggetti cui
spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete
accertare
le infrazioni.
8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di
cartello
riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque
di
particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la
sola scritta
«VIETATO FUMARE».
9. I locali per fumatori
sono contrassegnati da appositi
cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per
le ragioni di
omogeneita' di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri
cartelli luminosi recanti, per le ragioni di
omogeneita' di cui al
punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE
PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono
automaticamente in caso di mancato o inadeguato
funzionamento degli
impianti di ventilazione
supplementare, determinando la contestuale esclusione della
scritta
indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche
temporaneamente, a tutte le
caratteristiche tecniche di cui ai punti
precedenti non e' idoneo
all'applicazione della normativa di cui all'art. 51
della legge 16
gennaio 2003, n. 3.
Legge
Finanziaria 2002 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO - Art.52 comma 20
Art. 52.
1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro
250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle
disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di
una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà
nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b). 3.
L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è
trasmissibile agli eredi.
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